Prescrizioni per i soci della C.E.R.
1) I soggetti partecipanti alla CER perseguono l’obiettivo (statutariamente sancito) di consumare l’energia prodotta dalla
società CER cui partecipano.
2) L’energia prodotta dalla CER è generata da impianti alimentati da FER di potenza complessiva non superiore a 200kW,
entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della L. 8/2020; tale previsione è stata ampliata a impianti fino a 1
MW con riferimento all’insieme dei consumers e prosumers afferenti alla medesima Cabina Primaria.
3) I soggetti partecipanti alla CER condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente, con la
precisazione che l’Energia Condivisa è misurata come segue: essa è definita pari al minimo, in ciascun periodo orario,
tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a FER e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei
clienti finali associati nella CER.
4) L’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati
nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione o presso gli stessi edifici o
condomìni ove si trovano gli auto consumatori.
5) Nel caso di CER, i punti di prelievo dei consumer e i punti di immissione degli impianti di produzione da FER sono
ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di
trasformazione media tensione/bassa tensione; nel caso di auto consumatori che agiscono collettivamente, gli stessi si
trovano nel medesimo edificio o condomini.
6) Dal punto di vista delle prescrizioni tecnologiche, ogni partecipante (col proprio POD) deve installare un contatore
digitale in grado di rilevare in tempo reale le informazioni inerenti produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dalla
rete dell’energia.